La tutela della sicurezza dei volontari di protezione civile

0

Il Decreto Legislativo che tutela la sicurezza dei lavoratori è l’81 del 2008. Tale decreto tutela non solo i lavoratori, ma si applica anche alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche. Il legislatore infatti ha dedicato al volontario di protezione civile una attenzione particolare in quanto tale attività lavorativa non è assimilabile ad altri ambiti di attività.

In tal senso le disposizioni contenute nel d. lgs. 81/2008  per i volontari di protezione civile si sviluppano in tre punti essenziali:

– l’art. 3, comma 3-bis, del d. lgs. 81/2008, che ha stabilito che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del Fuoco, le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale;

– il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del’11 luglio 2011;

– il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di prossima emanazione, con il quale, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, vengono definite le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi indirizzi comuni in materia di scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari, di controllo sanitario di base, di formazione.

Il biennio 2011-2012 ha segnato una tappa fondamentale nel percorso della sicurezza del volontariato di protezione civile, consentendo di dare una forma maggiormente organizzata al mondo del volontariato di protezione civile.

La principale misura prevista a tutela della salute e della sicurezza dei volontari è lo svolgimento costante, sistematico e accurato di attività formative e addestrative, all’interno delle quali gli aspetti relativi alla sicurezza siano sempre presenti.

Inoltre è importante ricordare che l’uso delle attrezzature e dei materiali dei quali in dotazione deve essere conforme alle indicazioni fornite dai rispettivi produttori, e che questa deve essere una delle finalità specifiche delle attività formative dell’associazione.

Inoltre le Organizzazioni di volontariato devono attestare, con la periodicità prevista per la verifica degli altri requisiti, la partecipazione dei propri volontari alle attività di controllo sanitario

programmate dalle Strutture di coordinamento. Il mancato adempimento comporta la sospensione dell’Organizzazione dall’attività operativa.

In particolare l’addestramento all’uso dei mezzi e delle attrezzature e la formazione per compiti di particolare delicatezza e complessità è fondamentale secondo il D.Lgs.81/08. L’attività formativa, anche se organizzata autonomamente (ad esempio avvalendosi di volontari esperti nei diversi ambiti), o nell’ambito di coordinamenti territoriali intercomunali o provinciali, dove esistenti, deve essere dimostrabile e quindi deve essere formalizzata nelle modalità concordate e divulgate a livello nazionale e regionale.

La registrazione e l’aggiornamento periodico delle attività formative con riferimento ai compiti svolti dai volontari, è un dato fondamentale della attività dell’associazione stessa.

I decreti approvati, Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012 e  Decreto interministeriale del 13 aprile 2011, non prevedono, per  le organizzazioni di volontariato di protezione civile, gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 a carico delle aziende.

Il livello di organizzazione delle attività deve essere proporzionato al livello generale dell’associazione, alla sua capacità operativa e di intervento. In questo caso gli adempimenti ulteriori non risponderanno (come avviene per le aziende private) ad un obbligo di legge, ma saranno regole interne, a presidio della migliore efficienza e funzionalità dell’associazione.

(Estratto dal sito del Dipartimento di Protezione civile_ Linee guida per i volontari di protezione civile). Laura Agostini